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Sez. 1 - , Sentenza n. 29 del 03/01/2017 (Rv. 643010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Rito societario - Domande nuove ex art. 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile "ratione temporis" - Connessione con qualsiasi deduzione difensiva del convenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

Nel rito societario già disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, le domande nuove che l’attore può proporre ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), devono essere conseguenza “delle difese proposte dal convenuto”, in tale ampia espressione dovendosi ricomprendere ogni possibile deduzione difensiva di quest'ultimo, e quindi non solo le eccezioni, in senso stretto o lato, ma anche le mere difese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 6 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)