Sez. 1, Sentenza n. 816 del 19/01/2016 (Rv. 638472 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Rito societario - Modifica della domanda tramite la memoria ex art. 6 d.lgs. n. 5 del 2003 - Possibilità - Oggetto - Limiti - Conseguenze - Domanda originaria di accertamento della nullità di un contratto di intermediazione finanziaria - Domanda risarcitoria successivamente proposta nella suddetta memoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel rito societario già disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata, sicché, qualora la parte abbia chiesto, con l'atto di citazione, l'accertamento della nullità di un contratto di intermediazione finanziaria, è ammissibile la proposizione, con la suddetta memoria, della domanda di risarcimento del danno, ove, in particolare, non siano mutati gli elementi di fatto introdotti in giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)