Sez. L, Sentenza n. 5570 del 05/06/1998 (Rv. 516133 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Illeggittima ammissione alla contribuzione volontaria con conseguente nullità del rapporto assicurativo sorto - Obbligazione risarcitoria dell'INPS ai sensi dell'art. 1338 cod. civ. - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia illegittimamente ammesso un assicurato alla contribuzione volontaria con conseguente nullità del rapporto previdenziale insorto e invalidità dei contributi versati, è tenuto a risarcire il danno a titolo di responsabilità extracontrattuale, dovendosi, in particolare, ravvisare nella specie gli elementi di quella ipotesi di responsabilità aquiliana cosiddetta "precontrattuale", regolata dall'art. 1338 cod. civ. (norma applicabile con interpretazione estensiva, ancorché il rapporto assicurativo non abbia natura contrattuale) che prevede l'obbligo di risarcimento per la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia alla controparte, ingenerando un incolpevole affidamento nella validità del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)