Sez. L, Sentenza n. 8619 del 11/08/1993 (Rv. 483426 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti | Inesatta comunicazione dell'I.N.P.S. in ordine alla posizione contributiva dell'assicurato - Conseguente comportamento dell'assicurato fondato sul ragionevole affidamento circa detta posizione - Diritto dell'assicurato medesimo al risarcimento del danno - Sussistenza - Derivazione dell'inesattezza da diversa interpretazione della normativa applicabile - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti
Nell'ipotesi in cui l'erronea comunicazione in ordine alla posizione contributiva all'assicurato abbia determinato un comportamento conseguente di quest'ultimo - recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni - fondato sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza, l'I.N.P.S. è tenuto a risarcire il danno cagionato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non rilevando il fatto che l'inesatta comunicazione sia conseguenza non di un errore materiale ma di una diversa interpretazione da parte dell'Istituto della normativa applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)