Sez. 1, Sentenza n. 2116 del 05/05/1978 (Rv. 391498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ATTI SOSTANZIALI O PROCESSUALI RELATIVI A TRIBUTI - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESECUZIONE DA PARTE DEI MESSI COMUNALI - DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ATTI SOSTANZIALI O PROCESSUALI RELATIVI A TRIBUTI - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESECUZIONE DA PARTE DEI MESSI COMUNALI - DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - LEGITTIMITA.*
Per la notificazione degli Atti relativi a Tributi, siano essi di natura sostanziale o processuale, l'amministrazione finanziaria puo ricorrere tanto all'opera dei messi comunali, quanto a quella degli ufficiali giudiziari; in tale seconda ipotesi, trovano applicazione le norme del codice di rito, ivi comprese quelle che consentono all'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale (art 149 cod proc civ). (V 1665/72, mass n 358530; (V 1266/68, mass n 332799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 11/07/1907 num. 560 art. 89, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)