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Sez. 5, Sentenza n. 5003 del 05/03/2007 (Rv. 596930 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Funzione "secondaria" - Atto equivalente a quelli di imposizione - Conseguenze - Soci di società di persone - Mancata notificazione dell'accertamento di maggior reddito nei confronti della società - Notificazione del relativo avviso di mora - Legale conoscenza dell'accertamento nei confronti della società - Mancata impugnazione - Definitività dell'accertamento.
Stato
decisa il 2007-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596930-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA

In tema di imposte sui redditi, l'avviso di mora, oltre a svolgere la funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, assolve anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell'accertamento, sia il primo atto di esercizio del potere impositivo. Ne consegue che, qualora ai soci di una società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) non sia notificato l'accertamento dei redditi sociali, ma un avviso di mora, come soggetti illimitatamente e solidalmente responsabili del maggior debito d'imposta della società, la mancata impugnazione di tale atto - attraverso la quale essi avrebbero potuto impugnare anche l'accertamento nei confronti della società - determina nei loro confronti la definitività dell'accertamento del maggior reddito in capo alla società, costituente il presupposto della successiva estensione della quota di tale reddito al socio, mero atto dovuto, che non richiede né consente un'autonoma attività accertativa dell'ufficio finanziario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)