Sez. 5, Sentenza n. 10533 del 08/05/2006 (Rv. 591051 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA | Funzione "secondaria" - Atto equivalente a quelli di imposizione - Conseguenze - Soci di società in nome collettivo - Mancata notificazione dell'accertamento di maggior reddito nei confronti della società - Notificazione del relativo avviso di mora - Legale conoscenza dell'accertamento nei confronti della società - Mancata impugnazione - Definitività dell'accertamento - Successivo atto di estensione della quota del reddito al socio - Carattere - Impugnazione - Contenuto - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AVVISO DI MORA
In tema di imposte sui redditi, l'avviso di mora, oltre a svolgere la funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, assolve anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell'accertamento, sia il primo atto di esercizio del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati unitamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili. Ne consegue che, qualora ai soci di una società in nome collettivo non sia notificato l'accertamento dei redditi sociali, ma un avviso di mora, come soggetti illimitatamente e solidalmente responsabili del maggior debito d'imposta della società, la mancata impugnazione di tale atto - attraverso la quale essi avrebbero potuto impugnare anche l'accertamento nei confronti della società - determina nei loro confronti la definitività dell'accertamento del maggior reddito in capo alla società, costituente il presupposto della successiva estensione della quota di tale reddito al socio, mero atto dovuto, che non richiede né consente un'autonoma attività accertativa dell'ufficio finanziario. Pertanto, essendosi formata nei confronti dei soci preclusione a contestare il contenuto dell'accertamento nei confronti della società, il che equivale a legale conoscenza di tale atto, essi non possono limitarsi a lamentare l'indebita estensione, nei loro confronti, del giudicato formatosi nei confronti della società, né possono dolersi, sotto tale profilo, di vizi motivazionali dell'avviso di estensione del reddito sociale "pro quota", contenendo tale atto gli elementi per esercitare un'adeguata difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)