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Sez. 5, Sentenza n. 6142 del 27/04/2002 (Rv. 554030 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Avviso di mora - Impugnabilità autonoma ex art. 16 del d.P.R. 636/1972 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554030-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, il ricorso contro l'avviso di mora è sempre ammissibile, giusta disposto dell'art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 (come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981), tutte le volte in cui detto avviso non sia stato preceduto dalla notificazione di altri avvisi di accertamento o di liquidazione (nella specie, il contribuente aveva impugnato l'avviso "de quo" eccependo la propria mancanza di solidarietà rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e sanzioni dovute da una società in nome collettivo di cui egli era socio, e sostenendo che l'avviso non era stato preceduto da una valida iscrizione a ruolo e da un efficace accertamento nei propri confronti).

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)