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Sez. L, Sentenza n. 1606 del 15/02/1988 (Rv. 457650 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI E CASE DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - BLOCCO DELLE TARIFFE DEI MEDICI CONVENZIONATI - NORMA INTERPRETATIVA EX ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24, 101, 39 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457650-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI E CASE DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - BLOCCO DELLE TARIFFE DEI MEDICI CONVENZIONATI - NORMA INTERPRETATIVA EX ART. 6 DEL D.L. N. 8 DEL 1985 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24, 101, 39 E 41 COST. - INSUSSISTENZA.*

La norma interpretativa dettata dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 convertito con legge n. 103 del 1985 (che dispone, con effetto vincolante ed obbligatorio, che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni della legge 17 agosto 1974 n. 386, "vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate, dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche senza aumenti o adeguamenti di alcun genere") è immune da censure di incostituzionalità con riferimento sia agli artt. 24 e 101 cost. - potendo il legislatore intervenire con legge interpretativa anche in Mancanza di contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione di una norma - sia agli artt. 39 e 41 cost., atteso che - come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1985 - il legislatore ordinario può incidere sull'autonomia collettiva per perseguire finalità di carattere pubblico quale il contenimento dell'inflazione. (V 7428/86, mass n 449482; (V 3570/86, mass n 446496).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, Costituzione art. 41, Costituzione art. 101, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)