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Sez. 2, Sentenza n. 521 del 13/03/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104398 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - REATO CONTINUATO - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA - PENA MINIMA EDITTALE CON ESIGUO AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104398-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - REATO CONTINUATO - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA - PENA MINIMA EDITTALE CON ESIGUO AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice che abbia inflitto la pena nella misura minima edittale e l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo non e tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato sia perche e da escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art 132 cod pen, sia perche e da ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione. (per la continuazione, Conf 103909, anno 1967; 102366, anno 1966; V (104137, anno 1967; per la pena base, Conf 103339 ed ivi citate; 103(761, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)