Sez. 3, Sentenza n. 8853 del 13/04/2007 (Rv. 596084 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Centro di imputazione di rapporti giuridici malgrado la mancanza di personalità giuridica - Configurabilità - Avvicendamento di persone diverse quali rappresentanti dell'associazione professionale - Conseguente sostituzione nella titolarità del rapporto giuridico - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 cod. civ. . Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dei principi affermati, ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto locativo, aveva ritenuto che, malgrado l'alternarsi di soggetti diversi nella posizione di rappresentanza dell'associazione professionale conduttrice, quest'ultima avesse comunque conservato la qualità di effettiva parte locataria, come originariamente rivestita, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi alcuna cessione del contratto e, dunque, il lamentato inadempimento, anche in ordine al dedotto mancato pagamento dei canoni, in quanto lo stesso era stato respinto dalla medesima locatrice ricorrente, la quale aveva la consapevolezza che il rapporto di locazione si era costituito a vantaggio dell'associazione professionale, rimasta identica pur nel mutamento delle persone che, rappresentandola, ne avevano curato nel tempo gli interessi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 1705, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)