Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/06/2005 (Rv. 582750 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI | Esternazione del potere rappresentativo - Spendita del nome del rappresentato - Necessità - Esclusione - Efficacia del contratto nella sfera giuridica del "dominus negotii" - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI
L'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)