Sez. 5, Sentenza n. 24912 del 10/10/2008 (Rv. 604849 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Coefficienti presuntivi previsti dal d.p.c.m. del 29 gennaio 1996 per l'attività di impresa - Applicabilità all'attività professionale legale esercitata in forma associata in vigenza dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamento dell'IVA, con riferimento all'attività professionale legale esercitata in forma associata, per i periodi di imposta relativi al periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266), non sono applicabili i coefficienti presuntivi previsti dall'annesso B alla tabella A allegata al d.p.c.m. 29 gennaio 1996, che si riferiscono specificamente agli esercenti di attività di impresa. Ed infatti, secondo l'abrogata norma, l'attività legale non poteva essere oggetto di un contratto di associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 cod. proc. civ., né a tale disciplina poteva ricondursi il contratto di associazione previsto dall'art. 1 di detta legge, con la conseguenza che neppure la forma organizzativa adottata poteva portare a ritenere che costituisse attività di impresa.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24, DPCM 29/01/1996 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)