Sez. 2, Sentenza n. 921 del 04/04/1970 (Rv. 346348 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - TUTELA - TUTELA IN VIA ORDINARIA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - POSSESSO 'UTI CIVIS' - DA PARTE DEL FRONTISTA - CONTENUTO - LIMITI.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - TUTELA - TUTELA IN VIA ORDINARIA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - POSSESSO 'UTI CIVIS' - DA PARTE DEL FRONTISTA - CONTENUTO - LIMITI.*
Con riguardo alla legittimazione attiva all'Esercizio dell'Azione di reintegrazione ex art 1168 cod civ, il riscontro della sussistenza dei requisiti del possesso (1140 cod civ) si atteggia, per il possesso 'uti civis', in maniera diversa da quello 'uti singulus' e conforme al contenuto del diritto ad esso corrispondente. Quello del frontista e un diritto potestativo a ricavare dal bene pubblico - in aggiunta alla facolta di uso comune generale spettantegli 'uti civis' - ulteriori possibili utilizzazioni, nell'Esercizio di facolta intrinseca al contenuto del diritto di proprieta (ancorche bisognevoli di apposita autorizzazione da parte della pa) e dipendenti dalla relazione di vicinanza tra i due beni pubblico e privato. Esso comporta il dovere di astensione da qualsiasi impedimento, da parte degli altri coutenti, dovere che preclude agli altri frontisti di interrompere - pur nell'Esercizio del proprio corrispettivo potere -la particolare relazione di contatto tra ciascun frontista ed il suolo pubblico, in costanza della quale, soltanto, potrebbero liberamente estrinsecarsi le dette facolta (in ipotesi quella di aprire sulla strada e sue pertinenze accessi alla proprieta privata o diramazioni di strade private).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)