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Sez. 2, Sentenza n. 2668 del 14/03/1987 (Rv. 451782 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - ESTENSIONE - OSTACOLI DA PARTE DI TERZI - AZIONI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1987-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451782-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE - DIRITTI DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - ESTENSIONE - OSTACOLI DA PARTE DI TERZI - AZIONI ESPERIBILI.*

Il proprietario di edifici latistanti ad una strada demaniale, in aggiunta alla facoltà di uso comune e generale del bene pubblico, spettantegli "uti civis", ha il diritto potestativo di ricavare dal bene ogni possibile utilità particolare, nell'Esercizio della facoltà intrinseca al contenuto del suo diritto di proprietà e in dipendenza della relazione di vicinanza tra i due beni, pubblico e privato, con il correlativo dovere, degli altri coutenti, di astensione da qualsiasi impedimento, come quello consistente nell'interrompere o mutare la relazione tra ciascun frontista ed il suolo pubblico (nella specie con piante ed altri ostacoli impeditivi della libera circolazione). Pertanto, l'Azione promossa a tutela di un siffatto diritto, non avendo natura possessoria, non rientra nella Competenza per materia del pretore. (V 785/74, mass n 368656; (V 921/70, mass n 346348).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)