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Sez. 3, Sentenza n. 453 del 13/02/1973 (Rv. 362454 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALL'IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTI - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM E AD CAUSAM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362454-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALL'IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTI - QUESTIONI SULLA LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM E AD CAUSAM - INAMMISSIBILITA.*

Al regolamento di Competenza - che ha natura di mezzo di impugnazione - e certamente applicabile il principio generale secondo cui la legittimazione (attiva) a proporre l'impugnazione e quella (passiva) a resistere ad esso sono indissolubilmente legate alla posizione formale di parte, rispettivamente, soccombente o vittoriosa. Qualsiasi problema che vada oltre siffatto riscontro di carattere formale, ed attenga alla legittimazione attiva o passiva ad processum o ad causam, delle parti, e inammissibile in Sede di regolamento di Competenza, il cui unico tema decidendi riguarda l'individuazione del giudice competente a conoscere della causa, con esclusione di ogni altra questione, sia processuale sia sostanziale, che non incida sull'attribuzione della Competenza. (Conf 696/71, mass n 350473; 475/71, mass n 350097; (Conf 1212/67, mass n 327699).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)