Sez. 3, Sentenza n. 1212 del 30/05/1967 (Rv. 327699 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - IRRILEVANZA.*
Il soggetto, che, pur non essendo legittimato, abbia partecipato al processo nelle fasi di merito e sia rimasto soccombente, e legittimato a proporre ricorso per regolamento di Competenza. In tale Sede la Corte regolatrice non puo rilevare il difetto di legittimazione ad processum del ricorrente, dovendosi essa limitare a designare il giudice competente a conoscere della controversia, al quale spettera anche l'indagine sulla legittimazione delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)