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Sez. 3, Sentenza n. 1212 del 30/05/1967 (Rv. 327699 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327699-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM - IRRILEVANZA.*

Il soggetto, che, pur non essendo legittimato, abbia partecipato al processo nelle fasi di merito e sia rimasto soccombente, e legittimato a proporre ricorso per regolamento di Competenza. In tale Sede la Corte regolatrice non puo rilevare il difetto di legittimazione ad processum del ricorrente, dovendosi essa limitare a designare il giudice competente a conoscere della controversia, al quale spettera anche l'indagine sulla legittimazione delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)