Sez. L, Sentenza n. 18673 del 04/09/2014 (Rv. 632628 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale - Termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 - Riferibilità alla sola sospensione cautelare obbligatoria - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti pubblici, il termine quinquennale di efficacia della sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, previsto dall'art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19, si riferisce unicamente alla sospensione obbligatoria, per cui nel relativo computo non può cumularsi la sospensione facoltativa, conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 447 del 1995, secondo cui la suddetta norma àncora formalmente il termine di cinque anni alla sola sospensione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)