Sez. L, Sentenza n. 15449 del 07/07/2014 (Rv. 631772 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio - Computo della durata massima della sospensione - Art. 9 legge n. 19 del 1990 - Periodo di riammissione in servizio nel quinquennio per ordine giudiziale - Esclusione dal computo - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, - conformemente alla sua "ratio" evidenziata da Corte costituzionale, n. 447 del 1995, e consistente nel bilanciamento tra l'esigenza della P.A. di attendere gli sviluppi del procedimento penale per adottare o meno un provvedimento disciplinare e quella dell'incolpato di non subire oltremisura le conseguenze negative anche in termini di riduzione della retribuzione - determina in cinque anni la durata massima della sospensione cautelare del pubblico dipendente, in pendenza di procedimento penale, considerando i soli periodi in cui il rapporto di lavoro sia effettivamente sospeso. Ne consegue che non vanno computati, nella durata complessiva della sospensione cautelare, i periodi di tempo in cui il dipendente pubblico sia stato riammesso in servizio per ordine del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)