Sez. L, Sentenza n. 11988 del 10/06/2016 (Rv. 640004 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare obbligatoria ex art. 4 della l. n. 97 del 2001 - Sospensione cautelare facoltativa richiamata dall'art. 3 della stessa legge - Differenze - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dall'art. 4 della l. n. 97 del 2001, va distinta da quella facoltativa richiamata nell'"incipit" dell'art. 3 della stessa legge, che ha ritenuto di rinviarne la disciplina alle disposizioni dei relativi ordinamenti, da individuarsi, quanto al lavoro pubblico contrattualizzato, in quelle dettate dai contratti collettivi di comparto, sicché l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente rinviato a giudizio opera solo qualora, pur ricorrendone i presupposti, non ne sia stata già disposta la sospensione facoltativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che le opzioni di cui al richiamato art. 3 fossero alternative alla sola sospensione obbligatoria di cui al successivo art. 4).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 3, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)