diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3730 del 21/06/1985 (Rv. 441306 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTI COMPROVANTI ACQUIESCENZA DEGLI APPELLANTI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441306-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTI COMPROVANTI ACQUIESCENZA DEGLI APPELLANTI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, dei quali, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in Cassazione, sono soltanto quelli dimostrativi di vizi attinenti alla sentenza e non anche quelli relativi ad Atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito in Sede di legittimità di Atti tendenti a provare che gli appellanti avevano prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado anteriormente alla proposizione del gravame). (V 5582/83, mass n 430516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)