Sez. 2, Sentenza n. 2981 del 23/06/1989 (Rv. 463168 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RIGUARDANTI LA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RIGUARDANTI LA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, dei quali l'art. 372 cod. proc. civ. consente la produzione in Sede di legittimità, sono soltanto quelli dimostrativi di una nullità della pronuncia per Mancanza dei requisiti essenziali di Forma e di sostanza, prescritti dalle combinate Disposizioni degli artt. 132, 156 e 161 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 dello stesso codice, e non anche quelli che rivelano vizi concernenti Atti o situazioni precedenti, che si ripercuotono sulla validità della pronuncia medesima. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito in Sede di legittimità di un atto di donazione tendente a provare la Mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio). (Conf 5513/88, mass n 460111; (Conf 3730/85, mass n 441306; (Conf 3603/84, mass n 435595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)