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Sez. 3, Sentenza n. 19358 del 18/09/2007 (Rv. 598988 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notifica dell'atto di citazione in primo grado - Prova - Relata di notifica - Mancanza - Inesistenza del rapporto processuale - Conseguenze - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento - Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ. - Conseguenze - Mera declaratoria della nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza da parte del giudice di appello.
Stato
decisa il 2007-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598988-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Poiché la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione può essere fornita esclusivamente tramite la produzione della relata dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 cod. proc. civ. - la cui mancanza, determinando l'inesistenza della notifica, implica la nullità radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)