Sez. L, Sentenza n. 10636 del 05/07/2003 (Rv. 564846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Mancanza - Conseguenze - Inesistenza della notifica.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della "relata" dell'ufficiale giudiziario, che è l'unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione, e con essa l'attestazione della relativa data e delle modalità di esecuzione, essendo preclusa al giudice la possibilità di desumere i predetti elementi da una diversa fonte di prova; ne consegue che, in caso di mancata produzione in giudizio di tale relata, la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)