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Sez. 1, Sentenza n. 11853 del 25/06/2004 (Rv. 573907 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Mancanza - Conseguenze - Inesistenza della prova della notifica - Inesistenza della prova dell'instaurazione del rapporto processuale.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573907-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della "relata" dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato per analogia, integrando la detta situazione "ex se", in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)