Sez. L, Sentenza n. 1049 del 28/01/1993 (Rv. 480513 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - In genere | Dipendenti dell'O.N.M.I. già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali - Iscrizione alla C.P.D.E.L. - Opzione - Esercizio - Periodo di servizio presso l'O.N.M.I. - Indennità di buonuscita - Spettanza - Esclusione - Indennità di anzianità - Spettanza - Calcolo - Criteri.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - In genere
Ai dipendenti dell'O.N.M.I. già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., non spetta (in relazione al periodo di servizio presso l'O.N.M.I.) anche l'indennità di buonuscita ma soltanto l'indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento, dal cui calcolo va esclusa l'indennità integrativa speciale.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 689 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 689 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 689 art. 8, Legge 23/12/1975 num. 689 art. 9, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)