Sez. L, Sentenza n. 6840 del 29/07/1996 (Rv. 498839 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Personale dipendente - Trasferimento agli enti locali a seguito della soppressione dell'ente - Indennità di buonuscita spettante per il periodo di servizio presso l'ente soppresso - Domanda di riliquidazione con inclusione dell'indennità integrativa speciale - Ulteriore domanda, nello stesso giudizio, di liquidazione dell'indennità di anzianità per il medesimo periodo - Legge n. 87 del 1994 - Declaratoria di estinzione del giudizio relativo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Necessità - Connessione fra le due domande - Ininfluenza - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
La declaratoria di estinzione del giudizio avente ad oggetto la domanda di dipendente della disciolta O.N.M.I., trasferito successivamente ad una U.S.L., diretta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'O.N.M.I. mediante il computo nella stessa dell'indennità integrativa speciale - declaratoria imposta dall'art. 4, comma primo, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, (recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), il quale (con disposizione non contrastante con l'art. 24 Cost., come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 103 del 1995, ed applicabile anche in sede di legittimità) stabilisce che i giudizi pendenti alla data in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti - non trova ostacolo nella circostanza che la domanda sopraindicata sia stata proposta unitamente ad altra domanda (nella specie: di pagamento dell'indennità di anzianità per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'O.N.M.I.) qualora l'autonomia delle diverse domande abbia consentito la separazione delle cause, per avere il giudice d'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa relativa al pagamento dell'indennità di anzianità, rimettendo tale causa al giudice di primo grado, atteso che in tale caso si versa nell'ipotesi di cui all'art. 104 cod. proc. civ., e sussistono quindi, in luogo di un unico rapporto processuale, diversi rapporti autonomi, ciascuno dei quali, una volta operatasi la separazione, resta insensibile alle vicende degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)