Sez. L, Sentenza n. 7531 del 13/08/1996 (Rv. 499203 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Disciplina - Indennità di anzianità - Spettanza esclusiva.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Ai dipendenti dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967, e poi trasferiti agli enti locali dopo lo scioglimento dell'ente, i quali abbiano a suo tempo optato per la iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) spetta per il periodo di lavoro prestato presso l'Opera, in base al regolamento della stessa all'atto del trasferimento agli enti locali, l'indennità di anzianità, la quale, nel sistema delle leggi 22 dicembre 1975 n. 689 e 1 agosto 1977, n. 563, costituisce l'unica componente per i periodi di lavoro presso l'O.N.M.I. del trattamento di fine servizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L., senza che ad essa possa aggiungersi anche l'indennità di buonuscita maturata per lo stesso periodo, in virtù del menzionato regolamento, dal personale non optante per la detta iscrizione.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 689 art. 9, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)