Sez. 5, Sentenza n. 21048 del 08/10/2007 (Rv. 600893 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati dipendenti da ente pubblico e svolgenti attività professionale a favore dell'ente - Cessazione del rapporto di impiego - Conseguenze - Estinzione dello "jus postulandi" - Sussistenza - Mancata cancellazione dall'albo speciale - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
Gli avvocati dipendenti da enti pubblici - nella specie dipendenti da un Comune - ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e/o a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)