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Sez. L, Sentenza n. 3143 del 01/04/1999 (Rv. 524833 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati e procuratori dipendenti da ente pubblico e svolgenti attività professionale a favore dell'ente - Cessazione del rapporto di impiego - Notificazione della sentenza a procuratore cessato dal rapporto - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524833-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno della "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato - funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)