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Sez. 2, Sentenza n. 639 del 06/03/1972 (Rv. 356700 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - D'UFFICIO - LIBERA VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356700-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - D'UFFICIO - LIBERA VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio non sono vincolanti per il giudice, il quale, nell'Esercizio della sua facolta di libera valutazione delle prove, puo non condividere le conclusioni del consulente tecnico; tuttavia, quando il giudice si discosta da esse, deve indicare specificamente le ragioni del suo convincimento, con una motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Conf 2450'70, mass n 348713; 1466'70, mass n 347305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)