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Sez. 2, Sentenza n. 3384 del 14/11/1972 (Rv. 361231 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI RIGOROSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361231-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI RIGOROSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giudice di merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni in base alle quali egli ritiene di doversi uniformare al parere del medesimo, essendo invece obbligato a dare un'adeguata dimostrazione delle ragioni del proprio dissenso allorche ritenga di non condividere detto parere. Tuttavia, l'Obbligo di una motivazione piu rigorosa e penetrante sussiste qualora le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica, sia a mezzo di perizia di parte che direttamente, siano specifiche e circostanziate e tali che, se fossero fondate, potrebbero determinare il giudice ad una decisione diversa da quella espressa in sentenza. (Conf 649'72, mass n 356710; 639'72, mass n 356700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)