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Sez. L - , Sentenza n. 15170 del 04/06/2019 (Rv. 654103 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni - Residenza anagrafica in Italia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654103-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla sola condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza che sia necessaria anche la residenza anagrafica in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)