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Sez. L, Sentenza n. 17397 del 29/08/2016 (Rv. 641001 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Allontanamento temporaneo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641001-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)