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Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019 (Rv. 654380 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2009 - Continuità della permanenza sul territorio nazionale - Necessità - Conformità ai parametri costituzionali ed europei.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654380-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 133, Costituzione art. 16 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 45, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)