diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10972 del 09/05/2013 (Rv. 626571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Società che svolge attività di "Tour operator" - Agevolazioni offerte ai dipendenti su viaggi-vacanza organizzati e rimasti invenduti - Computabilità nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, in applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, precedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è corretta ed immune da vizi logici o violazioni di legge la sentenza di merito che escluda che le agevolazioni di viaggio fruite dai dipendenti di una società, svolgente attività di "tour operator", sotto forma di sconti per viaggi-vacanza organizzati e rimasti invenduti, trovino la propria ragion d'essere nella esistenza del rapporto di lavoro, venendo in rilievo, piuttosto, oltre che il carattere occasionale dell'offerta e la sua facoltatività, il carattere commerciale dell'iniziativa, svincolata dalle previsioni del contratto collettivo e volta alla copertura dei costi aziendali necessari per l'organizzazione del viaggio.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)