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Sez. L, Sentenza n. 10716 del 22/07/2002 (Rv. 556083 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Compagnie di assicurazione - Riduzione tariffaria praticata ai dipendenti - Computabilità nella retribuzione imponibile - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556083-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è corretta ed immune da vizi logici o violazioni di legge la sentenza di merito secondo cui le riduzioni tariffarie applicate dalle compagnie di assicurazione ai loro dipendenti in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva hanno natura retributiva e sono quindi assoggettabili alla contribuzione previdenziale, dal momento che, pur presupponendo un atto facoltativo e volontario del prestatore di lavoro, si traducono in un vantaggio economico dipendente dal rapporto di lavoro, né possono essere assimilate agli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ai sensi del comma terzo dell'art 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente, in quanto l'elencazione ivi contenuta ha carattere tassativo.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)