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Sez. L, Sentenza n. 12244 del 17/07/2012 (Rv. 623291 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Mutuo a tasso agevolato concesso dall'istituto di credito ai propri dipendenti - Natura dell'agevolazione - Retribuzione imponibile ai fini contributivi - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623291-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, precedente l'entrata in vigore delle disposizioni specifiche di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 e all'art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997, la concessione da parte di una banca ai propri dipendenti di mutui a condizioni più vantaggiose di quelle riservate alla clientela ordinaria integra un'attribuzione economica imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi soltanto se concorrono condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell'esercizio dell'attività imprenditoriale bancaria o se sussistono altri adeguati elementi di prova, esclusa, di per sé, la rilevanza della concessione del mutuo a un tasso inferiore al saggio legale o della subordinazione del prestito a un determinato stato di servizio del dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)