diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1982, causa 9/81

Decisione
decisa il 1982-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:1982:331

Epigrafe

Nella causa 9/81 Calvin E. Williams, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Bridei, 15, rue de Luxembourg, con l'avvocato domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi in 18 A, rue des Glacis, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.-A. Stoll, segretario della Corte dei conti, assistito dall'aw. A. Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto nello studio del suddetto avvocato, 22, Côte d'Eich, convenuta, avente ad oggetto le conclusioni figuranti nel ricorso, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
II sig. Williams veniva nominato dal Consiglio, il 16 dicembre 1976, dipendente in prova presso la commissione di controllo, nel grado A 7. Con decisione della stessa commissione di controllo 14 giugno 1977, egli veniva nominato in ruolo nel grado.
paragrafo 2
Una volta istituita col trattato del 22 luglio 1975, la Corte dei conti veniva gradualmente organizzata ed assumeva il personale necessario per il suo funzionamento. Per questo il ricorrente veniva trasferito alla Corte dei conti con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina — in prosieguo «APN» — della suddetta Corte in data 18 aprile 1978 col titolo di amministratore nel grado A 7, 3° scatto, con effetto dal 1o maggio 1978.
paragrafo 3
Con decisione 29 maggio 1979, egli veniva promosso nel grado A 6, 1o scatto, con anzianità nello scatto fissata al 1o luglio 1977.
paragrafo 4
Con lettera 12 maggio 1980, il ricorrente, citando recenti nomine nel grado A 6 di colleghi aventi dieci anni di esperienza professionale meno di lui, chiedeva alla Corte dei Conti, in forza dell'art. 90, n. 1, di «fare qualcosa per rettificare quest'anomalia» «do anything to correct this anomaly».
paragrafo 5
In seguito a tale lettera, il sig. Leicht, membro della Corte dei conti incaricato della gestione del personale, inviava una nota, in data 13 giugno 1980, al presidente della suddetta Corte, sig. Murphy. In tale nota, egli constatava che «i dipendenti assunti all'esterno a mezzo di contratti temporanei o ausiliari fruiscono in generale, alla loro nomina in ruolo, d'un inquadramento migliore dei loro colleghi di ruolo soggetti al regime di cui all'art. 46 dello Statuto». Nella stessa nota, il sig. Leicht diceva che «non si può rimediare all'anomalia quale risulta dal raffronto delle situazioni» dei diversi dipendenti inquadrati nei gradi A 4, A 5 e A 6.
paragrafo 6
Quanto al caso del Williams — giudicato isolato —, egli osservava che, essendo stato nominato dalla commissione di controllo ed avendo accettato liberamente il suo inquadramento, «il Williams può esser promosso solo ai sensi dell'art. 46 dello Statuto».
paragrafo 7
Quindi, con lettera 25 luglio 1980, il presidente della Corte dei conti rispondeva al Williams ch'egli non vedeva motivi per considerare anomala la sua situazione, dato che il ricorrente era stato assunto dalla commissione di controllo e la sua promozione da parte della Corte dei conti era avvenuta in conformità alle disposizioni dello Statuto.
paragrafo 8
Avverso questa reiezione della sua domanda, il ricorrente presentava, il 15 settembre 1980, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclamo che veniva respinto con decisione del 13 novembre successivo.
paragrafo 9
Con tale decisione, la Corte dei conti rispondeva pure a un'altra domanda del ricorrente presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, e riguardante il fatto che la nota del sig. Leicht, che figurava ancora nel fascicolo individuale del ricorrente il 4 agosto 1980, non vi figurava più nel settembre successivo; secondo 1APN tale nota — documento amministrativo interno che esprime un parere — non è come gli atti di cui all'art. 26 e quindi non deve figurare nel fascicolo individuale, donde il suo ritiro a seguito di una decisione del 26 agosto 1980. È avverso la decisione 13 novembre 1980 che il ricorrente ha proposto, il 14 gennaio 1981, il presente ricorso, registrato in pari data nella cancelleria della Corte.
paragrafo 10
In conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, la Corte dei conti ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità contro tale ricorso.
paragrafo 11
Con ordinanza 19 maggio 1981, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di rinviare al merito.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nel ricorso, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1) dichiarare ricevibile il ricorso; 2) accoglierlo e pertanto statuire che i criteri d'inquadramento adottati dalla Corte dei conti sono discriminatori e diseguali in quanto attribuiscono agli ultimi assunti degli inquadramenti molto superiori a quelli del personale già in servizio; 3) statuire che la Corte dei conti dovrà garantire al ricorrente un inquadramento almeno pari a quello dei suoi colleghi all'incirca della stessa età, in possesso di titoli universitari dello stesso livello e che abbiano la stessa esperienza professionale, e ciò con effetto dalla proposizione del presente ricorso; 4) annullare la decisione 13 novembre 1980 nella parte in cui respinge il suo reclamo; 5) statuire che la Corte dei conti ha commesso un illecito amministrativo che deve riparare (danno stimato in via del tutto provvisoria in BFR 1080000) e quindi condannare la Corte dei conti a pagare al ricorrente come risarcimento dei danni detta somma, più gli interessi del 6 % a partire dalla domanda giudiziale; 6) condannare comunque la Corte dei conti a tutte le spese di causa».
paragrafo 3
Nella memoria sull'eccezione d'irricevibilità, la convenuta ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— darle atto ch'essa solleva l'eccezione d'irricevibilità secondo l'art. 91 del regolamento di procedura; — dichiarare il ricorso irricevibile e comunque respingerlo; — statuire, quanto alle spese, in conformità delle vigenti disposizioni statutarie».
paragrafo 5
Nelle osservazioni sulla memoria incidentale, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 6
«— in via principale, respingere l'eccezione d'irricevibilità; — in subordine, rinviare al merito e, in ogni caso, fissare nuovi termini per la continuazione del procedimento».
paragrafo 7
Nel controricorso, la Corte dei conti aggiunge alle sue precedenti conclusioni che la Corte voglia, in subordine, respingere il ricorso.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta sostiene che il reclamo del ricorrente nonché il conseguente ricorso contenzioso sono irricevibili perché manifestamente intempestivi in quanto né l'inquadramento originario del ricorrente presso la commissione di controllo, né la sua nomina e la sua promozione da parte della Corte dei conti hanno costituito oggetto d'una contestazione o d'un ricorso.
paragrafo 2
Sollecitando un inquadramento diverso dal proprio e migliore, il ricorrente dovrebbe cominciare con fare sparire il suo inquadramento attuale assertivamente sfavorevole. Orbene, conoscendo — secondo il parere della convenuta — l'impossibilità legale di pervenirvi, il ricorrente «assume di poter ottenere in futuro un miglior inquadramento rispetto alla situazione dei suoi colleghi».
paragrafo 3
Tuttavia ciò non è, comunque, pertinente, dato che qualsiasi confronto — che è non solo impossibile, in ragione della differenza delle posizioni — dovrebbe, pure, essere confrontato al suo inquadramento, acquisito da lunga data e che non può quindi essere rimesso in discussione.
paragrafo 4
Inoltre, facendo partire il termine del reclamo dal giorno in cui ha preso conoscenza dei provvedimenti di natura individuale dai quali risulta il trattamento disuguale da cui sarebbe leso, il ricorrente considera i suddetti provvedimenti come «atti che gli recano pregiudizio» ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 5
Poiché l'inquadramento di altri dipendenti assunti dopo il ricorrente non può, in quanto tale, costituire un atto che gli reca pregiudizio, «egli ritiene, al contrario, che il proprio inquadramento si sia rivelato inadeguato in seguito ai provvedimenti di inquadramento adottati a favore di terzi».
paragrafo 6
D'altronde, impugnando la decisione di reiezione del reclamo, il ricorrente non ha impugnato l'atto che gli reca pregiudizio giacché un atto del genere è necessariamente anteriore alla suddetta decisione e non può esser costituito da questa. Infatti, tale decisione con cui si respinge il reclamo non costituisce se non la conferma di una precedente decisione e non è quindi, presa isolatamente, un atto impugnabile, come si desume dalla sentenza 28 maggio 1980 (Kuhner, cause riunite 33 e 75/79, Race. 1980, pag. 1677).
paragrafo 7
Quindi, secondo la Corte dei Conti, il ricorso è, comunque, irricevibile vuoi per intempestività in quanto diretto contro l'inquadramento del ricorrente, vuoi per mancanza di oggetto in quanto l'atto recante pregiudizio non è indicato giacché l'inquadramento successivo di altri dipendenti non può costituire l'atto recante pregiudizio al ricorrente.
paragrafo 8
Infine, il fatto che il ricorrente esiga un reinquadramento hie et nunc significa proprio ch'egli chiede la modifica del proprio precedente inquadramento ed è quindi questo che costituisce effettivamente l'oggetto del ricorso; tuttavia, esso deriva da decisioni divenute inoppugnabili.
paragrafo 9
Il ricorrente ammette che il ricorso è intempestivo, «nella parte in cui riguarda il suo inquadramento iniziale».
paragrafo 10
Viceversa, egli ritiene che un trattamento disuguale, la discriminazione rispetto ai dipendenti assunti dopo di lui, gli rechi pregiudizio. Infatti, ammettere, come fa la Corte dei conti, che l'inquadramento dei dipendenti assunti dopo il ricorrente non può recargli pregiudizio significherebbe «riconoscere che noi siamo senza difesa contro la discriminazione, contro l'abuso e contro la disuguaglianza».
paragrafo 11
Il ricorrente sostiene che i dipendenti assunti dopo di lui non hanno titoli superiori ai suoi, che è «incontestabile che essi appartengono alla stessa categoria» e che non devono quindi essere assunti a condizioni più favorevoli. Quindi, è la disparità di trattamento e la discriminazione che ne risulta che recano pregiudizio al ricorrente ed è questa situazione ch'egli deve poter impugnare basandosi sull'art. 5 dello Statuto.
paragrafo 12
Quanto alla tesi della Corte dei conti secondo cui esso ha impugnato solo la decisione di reiezione del 13 novembre 1980, il ricorrente ammette di avere in concreto chiesto l'annullamento di tale decisione al punto 4 delle sue conclusioni, ma semplicemente in quanto la Corte, se gli desse ragione e riconoscesse l'inquadramento discriminatorio che lo lede, dovrebbe pure annullare quest'atto negativo.
paragrafo 13
Inoltre, questa decisione di reiezione del reclamo non costituisce un atto di pura conferma giacché la prima nota del 25 luglio 1980 non è, al contrario della decisione formale di reiezione, una risposta motivata sui reali problemi del ricorrente.
paragrafo 14
Per quanto riguarda l'argomento della convenuta secondo cui il ricorso è irricevibile per difetto d'oggetto valido, ai sensi dello Statuto, il successivo inquadramento di altri dipendenti reca, nella fattispecie, pregiudizio al ricorrente, che vede lo svolgimento della propria carriera «bloccato dal fatto che nuovi dipendenti vengono paracadutati a livelli superiori, nonostante rilevanti differenze di età e di esperienza». È questa ammissione dei nuovi candidati a condizioni più favorevoli che costituisce il pregiudizio e non si tratta di discutere l'inquadramento di questi nuovi dipendenti, bensì di chiedere che il ricorrente fruisca di un inquadramento analogo al fine di ristabilire la parità delle carriere ed il rispetto dell'art. 5, n. 3, dello Statuto.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Nel merito

paragrafo 1
Nel ricorso, il ricorrente sostiene che non vi è confronto possibile tra gli inquadramenti dei vecchi dipendenti e di coloro che sono stati assunti «in fretta e a mezzo di contratti di temporanei o di ausiliari e per i quali la Corte dei conti asserisce che spettava a lei sola di stabilire i criteri d'inquadramento».
paragrafo 2
Certamente, la convenuta poteva fissare la durata delle esperienze richieste ma essa deve, cionondimeno, applicare norme uguali per tutti i propri dipendenti delle stesse categorie e quadri.
paragrafo 3
L'art. 5, n. 3, dello Statuto osta a che un'istituzione possa avvantaggiare nuovi venuti rispetto ai dipendenti già in servizio. Questa disposizione dello Statuto è essa stessa l'espressione scritta d'un principio universale che è il precetto anglosassone dell'«equity», il che significa prima di tutto «fairness».
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'argomento che 1APN sviluppa nella nota 13 novembre 1980 e consistente nel dichiarare che l'obbligo di cui all'art. 5, n. 3, dello Statuto non è solo un obbligo di mezzo, il ricorrente sostiene di non aver mai preteso che la promozione fosse automatica, ma che, per contro, egli chiede che le condizioni di partenza siano le stesse per tutti i dipendenti.
paragrafo 5
Orbene, il suo attuale inquadramento, «tenuto conto dei criteri usati dalla nuova APN e della sua politica del personale», è viziato da discriminazione ed è incompatibile con l'art. 5, n. 3, dello Statuto.
paragrafo 6
Il ricorrente fa quindi carico alla Corte dei conti di procedere all'inquadramento dei propri dipendenti usando criteri discriminatori e che l'inuguaglianza di cui egli è vittima manca di qualsiasi giustificazione.
paragrafo 7
Il fatto che la convenuta non gli abbia applicato un inquadramento uguale e non discriminatorio costituisce un illecito per cui il ricorrente chiede riparazione. Egli sostiene di aver subito, a partire dall'entrata alla Corte dei conti, una perdita di stipendio dell'ordine di BFR 30000 al mese, il che in tre anni rappresenta un importo di BFR 1080000, ch'egli chiede alla Corte di attribuirgli, a titolo di risarcimento dei danni.
paragrafo 8
Nel controricorso, la Corte dei conti sostiene che «dato che la controversia verte sul confronto delle posizioni del Williams e di altri dipendenti della Corte dei conti, si deve necessariamente prendere in esame la situazione dell'uno e degli altri».
paragrafo 9
Al momento dell'istituzione della Corte dei conti, questa, collocandosi nell'ambito dello Statuto, assumeva dipendenti temporanei e ausiliari che sarebbero, poi, divenuti dipendenti di ruolo esclusivamente a mezzo di concorso bandito in conformità delle disposizioni statutarie. Quindi, è inesatto parlare di assunzioni a caso e di attribuzione generosa di gradi ed è pure erroneo sostenere che i concorsi cui gli attuali dipendenti hanno partecipato con successo fossero fatti su misura.
paragrafo 10
Viceversa, il ricorrente ha praticamente partecipato a tutti i concorsi per le carriere A 5/A 4 e A 3. Egli è stato ammesso alle prove in nove concorsi, ma «non venne cionondimeno inserito in alcuno degli elenchi d'idoneità stabiliti dalle commissioni giudicatrici dei rispettivi concorsi».
paragrafo 11
Quindi, il confronto che il Williams cerca di fare fra sé stesso ed altri dipendenti assertivamente avvantaggiati è dovuto «non a qualche favoritismo, al sistema criticabile dell'assunzione e dell'inquadramento, bensì alle rispettive qualità dei candidati giudicati obiettivamente».
paragrafo 12
Dopo aver sottolineato che il ricorrente interpreta erroneamente la nota amministrativa 13 giugno 1980 del sig. Leicht, la convenuta sostiene che, viceversa, il ricorrente passa sotto silenzio la decisione della Corte dei conti relativa ai criteri d'inquadramento e di nomina del personale con effetto dal 21 febbraio 1980. Orbene, da tale decisione che cita nel preambolo, in particolare l'art. 5, n. 3, dello Statuto, risulta che la suddetta decisione doveva porre in atto la parità di trattamento più particolarmente fra vincitori di concorso.
paragrafo 13
La convenuta ne conclude che «il ricorrente a torto crede di avere al suo attivo una preparazione superiore ed un'esperienza maggiore di altri dipendenti che hanno potuto ottenere gradi analoghi al suo» e che, stando così le cose, l'amministrazione della Corte dei conti non ha «nelle rispettive valutazioni, proceduto con la calma e l'obiettività dovute».
paragrafo 14
Nella replica, il ricorrente insiste anzitutto sulla sua «carriera comunitaria». Egli sottolinea, in proposito, che, di solito, la commissione di controllo promuoveva i dipendenti inquadrati in A 7 al grado A 6 al momento della loro nomina in ruolo, ma che ciò non si era potuto verificare nel suo caso per il fatto che la suddetta commissione di controllo aveva deciso di bloccare tute le promozioni in attesa dell'istituzione della Corte dei conti. Stando così le cose, la sua promozione nel grado A 6, effettuata da questa — con un anno di ritardo rispetto all'iter che avrebbe seguito la Commissione di controllo — è del tutto normale.
paragrafo 15
Dopo il richiamo alla sua «carriera comunitaria», il ricorrente ripete di non chiedere la modifica del suo inquadramento iniziale, ma di ritenere che, in materia di svolgimento di carriera, non sia ammissibile offrire condizioni più favorevoli ai dipendenti assunti da ultimo rispetto ai più anziani. Un atteggiamento del genere costituisce un fatto nuovo e la sopravvenienza d'un tale fatto nuovo consente di rivedere le situazionei già acquisite, come la Corte di giustizia ha ammesso nella sentenza 12 luglio 1973 (Tontodonati, causa 28/82, Race. 1973, pag. 779).
paragrafo 16
Paragonando la propria situazione a quella di un altro dipendente di pari grado, egli soggiunge che tale dipendente è inquadrato nel quarto scatto pur avendo dieci anni d'esperienza professionale meno di lui e ne deriva quindi che la discriminazione sussiste in maniera assoluta, «prescindendo da tutti i concorsi A 5/A 4 e A 3». In tal caso, l'applicazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto richiede che il ricorrente sia almeno inquadrato nell'ottavo scatto. Poiché la differenza fra la retribuzione d'un dipendente inquadrato nel grado A 6, 2° scatto, e d'un dipendente inquadrato nel grado A 6, 8° scatto, è dell'ordine di 30000 franchi belgi, il ricorrente sostiene di aver subito un danno valutato in BFR 30000 al mese per tre anni, ossia 1080000 franchi belgi.
paragrafo 17
II ricorrente precisa in proposito che, ancor prima della decisione 21 febbraio 1980, la Corte dei conti aveva già nominato i suoi dipendenti temporanei in gradi «generosi» ed egli insiste sul fatto che «la maggior parte dei dipendenti della Corte dei conti è stata, effettivamente, assunta inconsideratamente, senza la normale pubblicità al momento della loro assunzione iniziale come dipendenti temporanei». Dal documento M 287/78 si desume che il presidente della Corte dei conti si è rammaricato che «fra i nuovi assunti si trovava un certo numero di persone mal preparate». Inoltre, la situazione di tali dipendenti temporanei è stata «sanata con un concorso in cui le forme sono state rispettate, ma in cui la sostanza è stata completamente travisata giacché non si richiedeva alcuna conoscenza contabile per dei cosiddetti controllori dei conti». D'altronde, si è avuta una percentuale di riuscita del 91,66 % ai concorsi così banditi. Stando così le cose, non si può parlare di invidia del ricorrente, che non chiede, d'altronde, l'annullamento dei concorsi, bensì semplicemente un inquadramento uguale e non discriminatorio rispetto agli altri dipendenti assunti dopo di lui.
paragrafo 18
Quanto all'argomentazione della Corte dei conti secondo cui il ricorrente non è riuscito in ben nove concorsi, questi sostiene che la realtà è diversa: egli è stato ammesso a chiedere nove posti, ma ha potuto partecipare solo a tre concorsi : un concorso per il grado A 3 e due concorsi per i gradi A 5/A 4. D'altronde, questi tre concorsi «non avevano se non un solo scopo, ossia la nomina in ruolo di dipendenti temporanei ch'erano stati assunti senza concorso d'entrata».
paragrafo 19
A sostegno della propria argomentazione, il ricorrente passa in rassegna la situazione dei candidati che hanno vinto questi tre concorsi.
paragrafo 20
Quanto alla nota del sig. Leicht, pur ammettendo il suo carattere di nota interna, il ricorrente sostiene, cionondimeno, che le informazioni in essa contenute potrebbero essere utili alla Corte di giustizia e che persino un «caso isolato» dovrebbe preoccupare un ufficio pubblico.
paragrafo 21
Il ricorrente ammette pure l'utilità, e persino lo spirito di equità della decisione della Corte dei conti 21 febbraio 1980, ma critica il fatto che essa «non abbia trovato il modo di applicare questi stessi criteri generosi al proprio personale in servizio». In ciò d'altronde consiste la discriminazione incompatibile con l'art. 5 dello Statuto.
paragrafo 22
Infine, ribattendo l'argomentazione della convenuta secondo cui il ricorrente a torto crede di avere al proprio attivo una preparazione superiore ed una esperienza maggiore di altri dipendenti di grado analogo al suo, il ricorrente sostiene quanto segue:
paragrafo 23
1) per quanto riguarda la preparazione, dato che, su 65 dipendenti addetti al controllo dei conti delle Comunità, meno di 12 sono diplomati in contabilità o sono in possesso d'un diploma di perito contabile, la superiorità della sua preparazione non è contestabile, 2) per quanto riguarda l'esperienza professionale, egli ne ha diciassette anni nella contabilità e nelle finanze ed è il solo dipendente della Corte dei conti ad aver assunto la responsabilità dei conti di più affiliate di società multinazionali. D'altronde, anche se era soltanto inquadrato nel grado A 7 presso la commissione di controllo, ha avuto responsabilità senza relazione col suo grado durante il periodo 1974 - fine 1978.
paragrafo 24
Quindi, il ricorrente sostiene che la propria azione è fondata, tanto sul piano dell'equità quanto su quello della legalità giacché, creando una discriminazione, la Corte dei conti ha violato l'art. 5, n. 3, dello Statuto.
paragrafo 25
Nella controreplica, la convenuta si lamenta del fatto che il ricorrente abbia discusso della situazione individuale d'altri dipendenti della Corte dei conti e precisa che a «rischio di vedere interpretare il proprio silenzio come equivoco, la Corte dei conti rifiuta di mettere in piazza, in una causa che non li riguarda, le attitudini, i meriti, le carriere e le prospettive di dipendenti che non sono parti in causa».
paragrafo 26
Per quanto riguarda la sentenza Tontodonati, invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, la convenuta sostiene che, in tale sentenza, la Corte ha rifiutato il reinquadramento chiesto da un dipendente in ragione d'un fatto nuovo, contraddicendo la tesi del ricorrente. Inoltre, da tale sentenza risulta che la Corte ha tenuto presente, come fatto nuovo, una circostanza attinente alla situazione individuale del dipendente ricorrente: l'assolvimento, da parte sua, di compiti di livello superiore al proprio grado. Quindi, basandosi su questa giurisprudenza, la convenuta è del parere «che può sussistere un fatto nuovo derivante dalla posizione individuale d'una parte in causa». Viceversa, il fatto nuovo non può essere costituito dall'inquadramento di altri dipendenti della stessa istituzione.
paragrafo 27
Orbene, il ricorrente basa tutta la propria argomentazione su un confronto del genere. D'altronde, una siffatta nozione «porterebbe ad incessanti reclami da parte di dipendenti d'una certa età o d'una certa anzianità, che vedrebbero dipendenti più giovani o meno anziani accedere, grazie a titoli validi o alla loro riuscita nei concorsi, a posti simili o anche superiori a quelli da loro occupati».
paragrafo 28
Dopo aver così respinto la tesi del ricorrente, la Corte dei conti passa, cionondimeno, in rassegna i diversi argomenti da esso addotti in merito tanto alla situazione di altri dipendenti quanto alla contestazione della regolarità dei concorsi banditi dalla Corte dei conti. Essa sottolinea in particolare, in proposito, che nessuno dei numerosi concorsi contemplati nella replica ha costituito oggetto d'un reclamo o d'un ricorso, né da parte del Williams, né da parte di un altro candidato.
paragrafo 29
Per quanto riguarda le critiche rivolte dal ricorrente alle assunzioni effettuate dalla Corte dei conti, questa «afferma con veemenza che mai, dall'istituzione della Corte dei conti, si è proceduto ad alcuna assunzione statutaria senza la pubblicazione dell'avviso di posto vacante». Quanto al documento M 287/78, proveniente dal presidente della Corte dei conti, la convenuta sostiene anzitutto che è riservato alle deliberazioni della Corte e che, comunque, non è pertinente per la valutazione della controversia giacché vi si parla unicamente della politica delle future assunzioni.
paragrafo 30
La convenuta non contesta le attitudini del ricorrente, ma ritien ch'esse esulano dalla causa.
paragrafo 31
Infine, la convenuta insiste sul fatto di aver accertato che il ricorrente ha effettivamente partecipato a nove concorsi.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 10 giugno 1982, il ricorrente, con l'avvocato V. Biel, del foro di Lussemburgo, e la Corte dei conti, rappresentata dal sig. J. A. Stoli, in qualità di agente, e dall'aw. A. Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 luglio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1981, il sig. Calvin E. Williams, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, che la Corte dichiari che i criteri d'inquadramento applicati dalla convenuta sono discriminatori; in secondo luogo, che la convenuta dovrà garantire al ricorrente un inquadramento almeno analogo a quello dei propri colleghi aventi all'incirca la stessa età, titoli universitari dello stesso livello e le medesime esperienze professionali, e ciò con effetto dalla proposizione del presente ricorso; in terzo luogo, l'annullamento della decisione di reiezione del suo reclamo e, in quarto luogo, il risarcimento del danno subito per l'illecito della Commissione, e ch'egli valuta in BFR 1080000, più gli interessi al tasso del 6 % a partire dalla proposizione del presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sugli antefatti della controversia

punto 2
II 16 dicembre 1976 il ricorrente veniva nominato dal Consiglio dipendente in prova presso la commissione di controllo, nel grado A 7, e, con decisione 14 giugno 1977, era nominato in ruolo nel suo grado.
punto 3
Al momento della graduale organizzazione della Corte dei conti, il ricorrente, avendo posto la propria candidatura, vi veniva trasferito con decisione 18 aprile 1978 dall'autorità che ha il potere di nomina (APN) della suddetta Corte, e nominato amministratore nel grado A 7, 3° scatto, con effetto dal 1o maggio 1978. Il 29 maggio 1979, egli veniva promosso al grado A 6, 1o scatto, con anzianità di scatto al 1o luglio 1977.
punto 4
Nello stesso periodo, la convenuta assumeva dipendenti che non erano ancora in servizio presso le Comunità ed il cui inquadramento veniva effettuato, con decorrenza dal 1° febbraio 1980, secondo i criteri d'inquadramento e di nomina del personale stabiliti da una decisione della Corte dei conti.
punto 5
Secondo il ricorrente, i criteri d'inquadramento così stabiliti avrebbero portato a creare delle discriminazioni inquadrando i nuovi dipendenti in maniera nettamente più favorevole rispetto ai vecchi dipendenti trasferiti dalla commissione di controllo; quindi egli inviava il 12 maggio 1980 all'APN una lettera con cui chiedeva alla Corte dei Conti che venisse esaminata la possibilità di sanare questa anomalia.
punto 6
Con lettera 25 luglio 1980, il presidente della Corte dei conti respingeva tale domanda in quanto, a suo parere, non sussistevano motivi sufficienti per considerare la situazione di cui trattasi abnorme ed in quanto il trasferimento e la promozione del ricorrente erano state effettuate in conformità alle disposizioni dello Statuto, ed in particolare all'art. 46.
punto 7
Consultando il proprio fascicolo personale, il ricorrente ha preso conoscenza della nota 13 giugno 1980, inviata dal membro della Corte dei conti responsabile della gestione del personale al presidente della suddetta Corte, in cui si dice che i dipendenti assunti all'esterno mediante contratti di dipendente temporaneo o ausiliario fruiscono, in generale, al momento della loro nomina in ruolo, d'un inquadramento migliore dei loro colleghi già in ruolo soggetti al regime dell'art. 46 dello Statuto, ma che non si poteva porre rimedio a tale anomalia giacché la Corte dei conti era tenuta a portare a termine, seguendo le stesse norme, un'azione di assunzione in corso, per timore di creare una nuova situazione discriminatoria, e che, d'altronde, il Williams, il cui caso era ritenuto isolato, non poteva esser promosso se non in conformità all'art. 46 dello Statuto.
punto 8
II ricorrente proponeva, il 15 settembre 1980, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, richiamandosi a tale nota e chiedendo che venisse rettificato il suo inquadramento.
punto 9
Detto reclamo veniva respinto con nota del presidente della Corte dei conti 13 novembre 1980, con cui si rendeva noto al ricorrente che il reclamo era irricevibile in quanto il suo inquadramento, da lui liberamente accettato tanto al momento dell'assunzione da parte della commissione di controllo, quanto all'atto del trasferimento alla Corte dei conti, non poteva essere rettificato e si precisava che la nota 13 giugno 1980 costituiva solo un documento interno preparatorio, che non poteva quindi vincolare l'APN.
punto 10
Avverso il ricorso depositato dal Williams, la Corte dei conti, prima di svolgere i propri mezzi nel merito, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 11
A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità, la convenuta deduce che il ricorso è manifestamente intempestivo, giacché le decisioni che sono rilevanti ai fini dell'inquadramento del ricorrente, e cioè la nomina in ruolo da parte della commissione di controllo, il trasferimento alla Corte dei conti nel grado ch'egli aveva in detto organo e la promozione al grado A 6, non hanno mai costituito oggetto d'un ricorso, e l'inquadramento di altri dipendenti assunti dopo di lui non può, in quanto tale, costituire un atto che gli rechi pregiudizio; ed essa soggiunge che la decisione di reiezione del reclamo costituisce un atto di pura conferma di precedenti decisioni e quindi non è impugnabile.
punto 12
II ricorrente ammette di non aver più il diritto di contestare il suo inquadramento iniziale, ma ritiene di poter impugnare quello atuale in considerazione della sopravvenienza di nuovi fatti costituiti dal migliore inquadramento di cui hanno fruito i dipendenti assunti dopo il febbraio del 1980 all'esterno delle Comunità. È d'altronde questo provvedimento, i successivi inquadramenti più favorevoli di altri dipendenti, che gli reca pregiudizio benché non si tratti affatto per lui di mettere in discussione i suddetti inquadramenti; infine, la decisione di reiezione del reclamo non costituisce un atto di pura conferma, giacché rappresenta la sola risposta motivata alle censure del ricorrente.
punto 13
Va sottolineato che il ricorrente non impugna né il proprio inquadramento iniziale, né quello dei nuovi dipendenti assunti dopo il febbraio del 1980 all'esterno delle Comunità, quindi, i soli elementi che occorre prendere in esame riguardano in primo luogo la questione se tale inquadramento dei nuovi dipendenti costituisca un fatto tale da recare pregiudizio al ricorrente ed in secondo luogo la natura della decisione di reiezione del reclamo, cioè se si tratti d'un atto di pura conferma.
punto 14
Per quanto riguarda il primo elemento, è opportuno ricordare che la Corte ha ammesso nella sentenza 12 luglio 1973 (causa 28/72, Tontodonati, Race. 1973, pag. 779) ch'era legittimo chiedere il riesame della situazione amministrativa d'un dipendente in ragione dei cambiamenti apportati nella struttura del servizio cui esso apparteneva; quindi, l'entrata in vigore d'una decisione generale che contempli nuovi criteri d'inquadramento per il personale di recente entrato in servizio e provochi disuguaglianze di trattamento per i dipendenti di vecchia nomina autorizza questi a chiedere il riesame della loro situazione amministrativa al fine di ottenere un adeguato adattamento del loro inquadramento, giacché la sopravvenienza di questo fatto nuovo è tale da recar loro pregiudizio.
punto 15
Quanto alla tesi della convenuta relativa al fatto che il ricorrente ha impugnato un atto di pura conferma di precedenti decisioni che non erano state impugnate, quest'eccezione d'irricevibilità cozza contro il fatto appena costatato che è la decisione generale che contempla nuovi criteri d'inquadramento, entrata in vigore il 21 febbraio 1980, che costituisce, nella fattispecie, l'atto che reca pregiudizio al ricorrente, il quale ha osservato, per impugnarlo, tutti i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
punto 16
II ricorso è quindi ricevibile.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 17
Tutta l'argomentazione svolta dal ricorrente solleva in sostanza due problemi, relativi al suo inquadramento e alla sua domanda di danni.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › A — Per quanto riguarda l'inquadramento

punto 18
II ricorrente basa la sua pretesa di ottenere un migliore inquadramento sull'art. 5, n. 3, dello Statuto, a termini del quale: «i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti, rispettivamente, a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». A suo parere, tale testo va interpretato nel senso ch'esso vieta qualsiasi discriminazione fra dipendenti. della stessa categoria o ruolo; orbene, egli constata, come pure la stessa am-, ministrazione nella nota 13 giugno 1980, che, in seguito alle assunzioni effettuate dopo il febbraio del 1980, dipendenti con minore esperienza professionale e con meno titoli universitari di lui occupano gradi superiori al suo o, addirittura, fruiscono, nello stesso grado, di scatti superiori al suo, e ne conclude che 1APN è tenuta a correggere questa anomalia.
punto 19
La convenuta ricorda che l'attuale inquadramento del ricorrente, da lui accettato, non è più impugnabile; essa sostiene che i dipendenti che occupano gradi superiori al suo li hanno acquistati in forza di concorsi regolari e non impugnabili, mentre il ricorrente ha pure partecipato a taluni di tali concorsi, ma senza successo.
punto 20
Quest'argomentazione della Corte dei conti è esatta e non è d'altronde contraddetta dal ricorrente, ma ciò non toglie che rimanga la questione se i titoli e l'esperienza professionale del ricorrente, date le nuove circostanze, frutto dei nuovi criteri d'inquadramento entrati in vigore nel 1980, possano autorizzarlo a pretendere uno scatto superiore al suo nell'ambito del suo grado, cioè A 6.
punto 21
È opportuno ricordare anzitutto che l'art. 5, n. 3, dello Statuto, che enuncia il principio della parità di trattamento fra i dipendenti della stessa categoria o ruolo, assume importanza sostanziale per il diritto del pubblico impiego europeo.
punto 22
Tale principio costituisce il fondamento delle disposizioni statutarie ed in particolare dell'art. 46, che si applica all'avanzamento di scatto al momento delle promozioni, quando le carriere sono predisposte in maniera uniforme sin dal loro inizio. Orbene, ciò non avviene nella presente fattispecie, in cui la Corte dei conti, istituita ex novo, quindi tenuta ad assumere del personale, ha previsto per i nuovi dipendenti assunti all'esterno delle Comunità norme d'inquadramento autonome, che non esistono tali e quali in altre istituzioni comunitarie.
punto 23
Stando così le cose, la Corte dei conti non può invocare, nei confronti dei dipendenti trasferiti da altre istituzioni, compresa la commissione di controllo, l'art. 46 al fine di giustificare il carattere assertivamente diverso delle loro situazioni rispetto a quelle dei nuovi dipendenti assunti all'esterno delle Comunità, tanto più che il criterio decisivo della decisione del febbraio 1980, in materia d'inquadramento di scatto, è l'esperienza professionale e che, secondo tale criterio, a parere della stessa Corte dei conti, il ricorrente dovrebbe fruire di uno scatto superiore al suo.
punto 24
È quindi opportuno annullare la decisione di reiezione, con cui la convenuta ha rifiutato di riprendere in considerazione l'inquadramento del ricorrente, ed ordinarle di procedere alla rettifica dell'inquadramento di scatto valutando, in conformità alla decisione del febbraio 1980, l'esperienza professionale del ricorrente ed eventualmente i suoi titoli, onde abolire la differenza d'inquadramento esistente rispetto ai dipendenti provenienti dall'esterno della Comunità ed ai quali sono stati applicati i criteri d'inquadramento della summenzionata decisione.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › B — Per quanto riguarda la domanda di danni

punto 25
II ricorrente basa la sua richiesta di danni sul fatto che la Corte dei conti ha commesso un illecito consistente, secondo lui, nel suo inquadramento discriminatorio; orbene, ove fosse stato inquadrato nel grado A 6, 8° scatto, avrebbe percepito BFR 30000 in più al mese, il che in tre anni equivale a BFR 1080000, somma ch'egli reclama.
punto 26
È opportuno constatare che, non avendo il ricorrente fornito argomenti pertinenti in merito all'eventuale illecito dell'amministrazione, la domanda, basata sulla responsabilità amministrativa della Corte dei conti, va respinta.
punto 27
Inoltre, dato che la Corte ha ammesso che il suo inquadramento è discriminatorio e che essa ha ordinato alla convenuta di procedere alla rettifica del suddetto inquadramento come detto sopra, il ricorrente riceve un compenso adeguato, tanto più che, non avendo egli stesso chiesto il reinquadramento se non per il futuro, non può, tramite una domanda di danni, fruire d'un risultato equivalente ad un reinquadramento risalente a prima del febbraio del 1980.
punto 28
Questa correzione deve effettuarsi a partire dalla presentazione della domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, più gli interessi del 6 % a decorrere da ciascuna scadenza.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 29
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 30
La Corte dei conti, essendo rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi, va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce : 1° La Corte dei conti è tenuta a correggere l'inquadramento nello scatto del ricorrente con effetto dal 12 maggio 1980, rispettando i criteri enunciati nella decisione del febbraio del 1980. 2° Essa è tenuta a versare le differenze di retribuzione derivanti da tale correzione, più gli interessi al tasso del 6 % a decorrere da ciascuna scadenza. 3° La decisione del presidente della Corte dei conti 25 luglio 1980 è annullata. 4° La Corte dei conti è condannata alle spese.

Firme

Touffait Mackenzie Stuart Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Terza Sezione A. Touffait

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze