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Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 16/05/1986 Cc. (dep. 29/07/1986) Rv. 173435 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIA E DI DIVIETO DI CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON LA MISURA DOMICILIARE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173435-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIA E DI DIVIETO DI CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON LA MISURA DOMICILIARE - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui l'emissione del mandato di cattura sia obbligatorio e non sia possibile concedere la libertà provvisoria il giudice, al fine di disporre la sostituzione della custodia in carcere con la misura domiciliare, deve accertare che risulti evidente l'insussistenza del pericolo di fuga, del pericolo per l'acquisizione delle prove e della pericolosità dell'imputato. (V mass n 172002; (V mass n 168943; (V mass n 168758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)