Sez. 1, Sentenza n. 665 del 08/03/1985 Cc. (dep. 03/05/1985) Rv. 168943 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DELITTO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE.*
La condizione che legittima la concessione della custodia cautelare a domicilio, nel caso di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, non è costituita dalla accertata insussistenza delle ragioni ostative previste dall'art. 254, secondo comma, cod. proc. pen., bensì dall'insussistenza evidente di esse, rilevabile, cioè, a prima vista.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 2, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)