Sez. 5, Sentenza n. 22242 del 30/10/2015 (Rv. 637116 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" a principi giurisprudenziali - Mancata ricostruzione della fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta - Carenza di motivazione - Configurabilità .
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)