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Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 02/09/1966 (Rv. 324495 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO CHE ABBIA ERRONEAMENTE DICHIARATO INAMMISSIBILE IL GRAVAME - RINVIO DELLA CAUSA ALLA STESSA SEZIONE SPECIALIZZATA DI CORTE D'APPELLO DIVERSAMENTE COMPOSTA.*
Stato
decisa il 1966-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324495-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO CHE ABBIA ERRONEAMENTE DICHIARATO INAMMISSIBILE IL GRAVAME - RINVIO DELLA CAUSA ALLA STESSA SEZIONE SPECIALIZZATA DI CORTE D'APPELLO DIVERSAMENTE COMPOSTA.*

La Corte di Cassazione - annullando la sentenza di una Sezione specializzata in materia agraria di Corte d'appello, che abbia erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, davanti ad essa proposto, per decorso del termine di impugnazione - deve rinviare la causa alla stessa Sezione, diversamente composta, e non alla competente Sezione di prima istanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)