Sez. 3 - , Ordinanza n. 3745 del 08/02/2023 (Rv. 666741 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE | Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)