Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011 (Rv. 616849 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge Reg. Molise 10/08/1993 num. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)