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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:22
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1741

  • Elezioni
  • Elezioni amministrative
  • Controversie elettorali
  • Attribuzione di potestà giurisdizionale ai consigli comunali
  • Artt. 82 e 83 D.P.R. n. 570 del 1960
  • Contrasto con art. 102 Cost.
  • Questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata non fondata con precedente sentenza della corte costituzionale
  • Riproposizione
  • Ordinanza di manifesta infondatezza. (costituzione, art. 102; T.U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82, 83; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui è seguita l'ordinanza 20 dicembre 1962, n. 120).

Norme impugnate

  • art. 83 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
  • art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 3 maggio 1962 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con la deliberazione del 3 maggio 1962 il Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto, su ricorso di Severino Palmieri, ha proposto, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativi al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali; che non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui è seguita l'ordinanza n. 120 del 1962, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione, la stessa questione di legittimità costituzionale; che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze