Sez. 6, Sentenza n. 2016 del 05/11/1969 Ud. (dep. 23/02/1970) Rv. 114041 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - STATO DI BISOGNO - MOTIVO PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - STATO DI BISOGNO - MOTIVO PER L'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Perche possa applicarsi l'attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen non e sufficiente che il motivo dell'Azione si presti genericamente ad una valutazione etica positiva, ma occorre che esso corrisponda a finalita e principi approvati dalla coscienza collettiva per la particolare intensita del loro contenuto morale e sociale e si distingua dagli stimoli che, in via generale, possono determinare le azioni delittuose. Tale situazione non puo ravvisarsi nell'Azione di chi compie un fatto illecito (nella specie peculato) per alleviare le disagiate condizioni economiche proprie o della propria famiglia perche non e secondo la comune coscienza etica meritevole di particolare apprezzamento l'atto di chi ricorre al delitto per il fine suddetto. (Conf 112088, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)