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Sez. 4, Sentenza n. 4401 del 29/01/1990 Ud. (dep. 31/03/1990) Rv. 183861 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI ALLEVIARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PROPRIE O DEI CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183861-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI ALLEVIARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PROPRIE O DEI CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. non ricorre quando il movente del fatto, pur prestandosi ad una generica valutazione positiva sul piano della comune coscienza etica e della solidarietà sociale, non si presenti con caratteri di particolare intensità e non si differenzi, in conseguenza, dai motivi che normalmente possono indurre il soggetto a delinquere; ne consegue che non sussiste la situazione considerata dalla norma nell'Azione di colui che commette un fatto illecito allo scopo di alleviare le condizioni economiche disagiate, proprie o di congiunti, perché tale scopo non costituisce un motivo di eccezione, quale quello richiesto dalla legge, ma rappresenta uno dei naturali moventi che comunemente possono indurre a commettere un reato. (V mass n 169365, ed ivi citate; (V mass n 121389; (V mass n 114041; (Conf mass n 104043).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)