Sez. 5, Sentenza n. 9074 del 04/07/1983 Ud. (dep. 31/10/1983) Rv. 160936 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - MOTIVAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ.*
PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - MOTIVAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Determinazione della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in Sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito. La relativa motivazione può essere sintetica, quando le necessarie argomentazioni siano già state adeguatamente svolte nell'esame di altri punti. (V mass n 158977; (V mass n 158834; (V mass n 157655; (V mass n 156961; (Conf mass n 158285).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)