Sez. 2, Sentenza n. 6198 del 28/11/1984 (Rv. 437846 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECEDENTE COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA - IRRILEVANZA.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - PRECEDENTE COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA - IRRILEVANZA.*
Poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con una sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che, quando, nonostante la intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diventa intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale voglia farsi rivivere l'effetto dell'accordo transattivo, che rimane vanificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)